Anche quest'anno SERCOP ha organizzato un'attività interna per ricordare questa ricorrenza con collaboratori e collaboratrici
In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
Il decreto si applica ai soggetti del settore pubblico (con riferimento anche agli enti pubblici economici) e del settore privato che sono chiamati a predisporre canali di segnalazione di comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
Le segnalazioni devono essere effettuate nell’interesse pubblico o nell’interesse alla integrità dell’ente. La segnalazione deve necessariamente rispettare il requisito della ragionevolezza: in particolare al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.
LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE
Tutti gli interessati possono effettuare le segnalazioni accedendo al link
Ser.co.p. adotta inoltre una procedura per gestire le segnalazioni di possibili illeciti e di fenomeni che potrebbero qualificarsi come di corruzione o di malagestione garantendo la tutela della riservatezza del soggetto segnalante. La procedura di whistleblowing, come esplicitata nel P.T.P.C.T., si basa sui principi definiti dal D.Lgs. 24/2013. e , tale procedura permane quale canale di segnalazione interna, in affiancamento del sistema di segnalazione previsto dal D.Lgs. 24/2023 come declinato dalla Deliberazione ANAC nr. 311 del 12 luglio 2023.
Le segnalazioni possono avvenire dire direttamente alla mail segnalazione.illeciti@sercop.it ovvero direttamente al Responsabile per la prevenzione della Corruzione, dott. Daniele Valerio, unico autorizzato all’accesso alla casella segnalazione.illeciti@sercop.it
LA PROCEDURA ESTERNA DI SEGNALAZIONE
I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (la piattaforma ANAC) quando:
non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
La procedura esterna ANAC è attivabile tramite il seguente link:
https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/
LA DIVULGAZIONE PUBBLICA
In alcuni casi i segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica, in particolare quando:
LE TUTELE PER IL SEGNALANTE
I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione. In particolare, la normativa prevede una serie di tutele a favore del segnalante:
Il segnalante, inoltre, è tutelato da ogni comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.
Le tutele previste dal D.Lgs. 24/2023 non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.